Conoscere le sentenze e le normative sulle Vetrate Panoramiche

Quando la giurisprudenza influisce sul mercato

Il mercato delle vetrate panoramiche ha conosciuto, negli ultimi anni, un continuo aumento. Nonostante questo, si tratta di un prodotto ancora poco conosciuto a livello di caratteristiche ed utilizzo, tanto da generare ancora alcune perplessità. Questi particolari sistemi amovibili ad ante scorrevoli, composti da un paravento in vetro senza telaio, sono stati progettati allo scopo di permettere un pieno godimento dello spazio esterno dell’unità abitativa, senza alcuna limitazione dovuta alla temperatura o agli agenti atmosferici.

Un esempio di uso ottimale di questo tipo di vetrate proviene da alcuni paesi nordici, dove non a caso questi sistemi nascono (e dove l’erogazione del gas per il riscaldamento degli edifici è municipalizzata o comunque pubblica). In queste zone i vari governi hanno incoraggiato l’utilizzo di tali manufatti, rendendone addirittura obbligatoria l’installazione, quando ritenuto opportuno. Questo perché diversi studi hanno dimostrato che tra le conseguenze della loro installazione c’è sicuramente una sensibile riduzione del consumo di energia elettrica domestica e, inevitabilmente, un’azione importante a favore della salvaguardia del clima, della natura e della salute umana.

In Italia purtroppo non è ancora stata colta appieno l’utilità delle vetrate panoramiche e dei benefici che comportano per l’intera collettività, tanto che spesso il loro utilizzo risulta addirittura scoraggiato, complici una normativa assente e regole poco chiare e differenti da Comune a Comune. La difficile collocazione di tale intervento edilizio all’interno delle normative di costruzione edilizia ha spinto gli esperti dell’azienda Chirenti Srl, Viale Risorgimento n. 9 – Zona PIP, Castri di Lecce (LE), a fornire, ai propri clienti, tutte le informazioni necessarie a portare a compimento i lavori di installazione, assicurando risultati ottimali ed il pieno rispetto delle procedure previste in materia.

Le dovute precisazioni

La confusione sull’argomento si deve, essenzialmente, al concetto di volume. Con questo termine si indica “lo spazio occupato, e il consumo del territorio utilizzato da un qualsiasi organismo edilizio”. Con riferimento alla materia trattata, è bene sottolineare che balconi e terrazzepoiché inseriti nel progetto di realizzazione dell’edificio, sono regolarmente compresi nel volume di quest’ultimo.

Tale premessa appare necessaria per comprendere meglio la questione. Occorre precisare che l’installazione di vetrate panoramiche ha per oggetto ante di vetro a scorrimento, elementi mobili il cui spostamento si deve alla presenza di un’apposita guida. Inoltre, è possibile rimuovere i manufatti in modo manuale, senza bisogno di alcun attrezzo specifico.

I paraventi in vetro nascono come elemento temporaneo, volto a proteggere taluni spazi dall’azione delle intemperie. Ricordiamo, infine, che le ante in vetro sono completamente trasparenti, a riprova della totale assenza di alcun impatto visivo e di qualunque modifica estetica della facciata, da parte delle stesse.

Alla luce di ciò, l’Amministrazione comunale competente non può richiedere alcun tipo di autorizzazione per l’inizio dei lavori, trattandosi di un’attività di edilizia libera, che non comporta alcun aumento volumetria e, dunque, nessuna modifica nella destinazione d’uso.

Le sentenze in materia

La giurisprudenza amministrativa si è a lungo interrogata sul problema, dando vita ad una serie di pronunce, oggi fondamentali per delineare un quadro preciso della situazione. Secondo la VI Sezione del Consiglio di Stato, (n. 306/2017), l’opera da prendere in considerazione non è la struttura che ospita le vetrate panoramiche, bensì il manufatto stesso, quale elemento in grado di riparare gli ambienti da vento e pioggia.

Non si tratta, dunque, di una nuova costruzione, poiché nulla trasforma del territorio, dato l’intrinseco carattere di precarietà e mobilità che contraddistingue l’opera. Allo stesso modo, non si ravvisa alcuna modifica di superficie e volume, dato che nessuna parte strutturale dell’edificio viene alterata. Già nell’aprile 2014, con una sentenza relativa alle cosiddette pergotende, fu sempre la VI Sezione del Consiglio di Stato (n. 1777), a pronunciarsi sull’impossibilità di considerare tale struttura come un aumento o una creazione di volume.

Recentemente, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (n. 560/2019 del 12.06.2019 – III Sez. Reg. Ric.), ha affermato l’impossibilità di ravvisare, nel sistema delle vetrate panoramiche, gli elementi della fissità e permanenza che caratterizzano un organismo edilizio. Alla medesima conclusione giunge anche il Consiglio di Stato nello stesso anno, con la sentenza n. 6979.

Sempre il TAR Puglia, con una sentenza emessa il 6 maggio 2020, ha condannato un comune della provincia di Bari per aver impedito l’installazione di vetrate panoramiche Chirenti su un balcone condominiale.

In questo articolo abbiamo effettuato un excursus, speriamo esaustivo e chiaro, del panorama normativo riguardante le ante in vetro. Abbiamo realizzato questo articolo, pensando ai tanti clienti finali che ci contattano da tutt’Italia, chiedendo delucidazioni e riferimenti normativi sul mondo delle vetrate panoramiche.

Visita il sito internet della Chirenti Srl e per qualsiasi ulteriore dubbio in merito, contatta lo staff specializzato al numero 0832/247890.

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