- 01.09.2021
La Suprema Corte, nella sentenza 1191/2012 si è soffermata sul concetto di “precarietà” per stabilire se l’opera da costruire necessiti di una concessione edilizia oppure no.
Le nostre vetrate VePa prodotte in Italia e certificate, sono conformi alle prescrizioni dei Legislatori nazionali, secondo l’Art. 33-quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili), Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lettera b-bis, convertito in Decreto Legge n.115/2022.
Con questa Legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21.09.2022 (Serie generale n. 221), le Vepa possono essere installate in regime di Edilizia Libera senza alcuna autorizzazione, salve prescrizioni delle Sovrintendenze, del Demanio o di altri organi competenti in materia.
Occorre infine verificare se sulle VePa non vi siano prescrizioni ostative o diverse nei regolamenti condominiali, e per la cui installazione è comunque buona norma avvisare il Capo condomino e/o l’Assemblea condominiale.
Per l’installazione delle VePa nei centri storici o su edifici di valore storico, è necessario richiedere il parere agli Uffici Tecnici comunali ma, soprattutto, occorre il nullaosta delle Sovrintendenze..